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Autocertificazione

L’autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
Dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere o accettare i certificati, che devono essere sempre sostituiti da autocertificazioni. I certificati continuano invece ad avere validità nel rapporto tra privati, che non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Possono utilizzare l’autocertificazione:

  • tutti i cittadini italiani;
  • tutti i cittadini di Paesi dell’Unione Europea;
  • i cittadini di Paesi non membri dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, solo per quanto riguarda i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Per un elenco dei dati che possono essere comprovati con autocertificazione e altri approfondimenti:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/autocertificazione.html

Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato della Cancelleria Consolare).
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente della Cancelleria Consolare addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte, con allegata una copia (non autenticata) di un documento d’identità del sottoscrittore.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità CE;
  • marchi o brevetti.

 

ATTENZIONE!
Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.