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Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.02.1992, che ne consente l’acquisizione per tre vie principali:

– discendenza da cittadino italiano;

– matrimonio o unione civile con coniuge italiano;

– naturalizzazione, previa residenza continuativa in Italia.

La legge del 1992 segue il principio dello jus sanguinis, consente la cittadinanza doppia o multipla e prevede la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

Per approfondimenti sulla cittadinanza consultare:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/cittadinanza_0.html

La pubblica amministrazione avente competenza primaria in materia di cittadinanza è il Ministero dell’Interno, con un ruolo di supporto delle sedi diplomatico-consolari in alcune fasi iniziali o finali del procedimento amministrativo.

Pagamento del contributo per le istanze e dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto rinuncia o concessione della cittadinanza italiana.

Il contributo per le istanze è di 250 Euro, da versare direttamente al Ministero dell’Interno con trasferimento bancario (indicazioni su come effettuare il pagamento sul portale web dedicato alla cittadinanza del Ministero dell’Interno).

Il contributo per l’istanza di cittadinanza ex art. 7 bis (discendenza da avi italiani) è di 300 euro, da versare nell’equivalente in USD alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Libano (v. informazioni sulle tariffe consolari)

Requisito della conoscenza della lingua italiana

Dal 4 dicembre 2018 (legge 1 dicembre 2018, n. 132) coloro che chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana

– per matrimonio (art.5 della L91/92)

– per servizio, per almeno cinque anni, anche all’estero, per lo Stato Italiano (art.9 della L 91/92)

devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

È possibile dimostrare la conoscenza della lingua italiana attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure tramite una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Per una lista degli Enti Certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), consultare:

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/societadantealighieri.html

È possibile sostenere l’esame PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) per il certificato B1 presso l’Istituto Italiano di Cultura o presso la Società Dante Alighieri (v. pagina lingua e cultura italiana)

Il termine previsto per completare la trattazione delle istanze di cittadinanza per matrimonio (art. 5 della L 91/92) o per servizio (art. 9 della L.91/92) è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine si applica a tutti i procedimenti che risultavano in corso al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto n.113) e a tutti quelli iniziati dopo tale data.

Numeri di contatto del Ministero dell’Interno sulle pratiche di cittadinanza

È possibile chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica di richiesta della cittadinanza italiana esclusivamente ai seguenti numeri telefonici del Ministero dell’Interno:

+39 06/46539955 – lunedì/mercoledì – h 10/12- ora italiana

+39 3346909996 – mercoledì – h 10/12 ora italiana

+39 3346909859 – venerdì – h 10/12 ora italiana

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITÀ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

1 NASCITA

Il figlio minorenne di un/a cittadino/a italiano/a è automaticamente italiano indipendentemente dal luogo di nascita. Si è cittadini italiani per nascita per derivazione paterna (senza limite temporale o di generazione) o per linea materna (solo se nati dopo il 01.01.1948).

L’atto di nascita deve essere presentato dal genitore al Consolato, tradotto e legalizzato (v. pagina legalizzazioni/traduzioni) per provvedere alla registrazione in Italia.

2 PER RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ O MATERNITÀ

La cittadinanza italiana può essere acquisita dal figlio nel caso in cui almeno uno dei due genitori ottiene la cittadinanza italiana.

Se il figlio è in età minore, egli acquisisce la cittadinanza se dimostra di vivere con il genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana.

Se è maggiorenne e vive in Italia, deve presentare istanza di elezione di cittadinanza entro un anno dal riconoscimento della cittadinanza italiana al genitore.

MODALITÀ DI ACQUISTO SU DOMANDA

1. Matrimonio (o unione civile) con cittadino\a italiano\a

La donna straniera che ha sposato un cittadino italiano prima del 27.04.1983 ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana e l’ha mantenuta anche dopo l’eventuale decesso del coniuge italiano o divorzio dal coniuge italiano, purché avvenuto dopo il 27.04.1983.

Gli stranieri che hanno sposato cittadini italiani dopo il 27.04.1983 devono presentare istanza per acquisire la cittadinanza italiana.

Il vincolo del matrimonio (o dell’unione civile) deve permanere al momento dell’adozione del provvedimento. I requisiti necessari devono essere comprovati da certificazione e non viene ammessa l’autocertificazione.

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti: Elenco documentazione CIVES

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi dopo il matrimonio;
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale “coniugio matrimonis” fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).

 

ATTENZIONEIl/la coniuge straniero/a di un/a cittadino/a naturalizzato/a italiano indipendentemente dalla data del matrimonio (o unione civile) o dalla presenza di prole potrà inoltrare richiesta di concessione della cittadinanza italiana solo dopo un anno e mezzo dalla data del giuramento del/la coniuge naturalizzato/a italiano/a. Le domande presentate prima dello scadere dell’anno e mezzo saranno rifiutate.

I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:

  • Avere registrato il matrimonio con il/la a cittadino/a italiano/a presso il Comune italiano di riferimento.
  • Essere regolarmente registrato come coniuge straniero nel nucleo familiare iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di questa Circoscrizione Consolare.

I richiedenti di cittadinanza per matrimonio devono presentare la propria istanza esclusivamente online sul portale dedicato del Ministero dell’Interno, denominato ALI (https://cittadinanza.dlci.interno.it) che contiene anche tutte le istruzioni per compilare la domanda.

Documenti richiesti dalla Sede

La lista indicativa dei documenti richiesti include:

1) Certificato di nascita: in originale ed emesso dalle competenti Autorità del luogo di nascita. Il certificato dovrà riportare paternità e maternità, data e luogo di nascita, e deve essere legalizzato dall’autorità consolare italiana del paese di nascita.

2) Fedina penale (Casellario Giudiziale): in originale ed emessa dalle competenti Autorità libanesi. Il documento dovrà essere in corso di validità.

3) Fedina penale di Paesi terzi: nel caso in cui il richiedente sia stato residente in un Paese diverso dall’Italia e dal Libano per oltre sei mesi a partire dal 14esimo anno di età è tenuto a presentare la fedina penale per il periodo di residenza in tale Paese. Il documento dovrà essere in corso di validità e legalizzato dalle autorità italiane.

4) Fotocopia del passaporto libanese in corso di validità ed emessa dalle competenti Autorità libanesi con foto, dati personali ed indirizzo di residenza del richiedente.

5) Stato di famiglia libanese: in originale ed emesso dalle competenti Autorità libanesi. Il documento dovrà essere in corso di validità.

6) Estratto integrale di matrimonio emesso dal Comune di riferimento italiano in originale e in formato integrale con eventuali annotazioni a margine. Il documento dovrà essere in corso di validità. È indispensabile che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano di riferimento. Prima di presentare la domanda, occorre richiedere un “Estratto integrale con annotazioni a margine dell’atto di matrimonio” al Comune italiano competente.

7) Titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

    • l’Università per stranieri di Siena,
    • l’Università per stranieri di Perugia,
    • l’Università Roma Tre,
    • la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

8) Ricevuta del versamento di 250 euro via IBAN al Ministero dell’Interno.

Solo dopo aver presentato domanda online l’interessato verrà convocato dall’Ufficio consolare che ha ricevuto l’istanza, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

ATTENZIONE

  • Tutta la documentazione proveniente da Autorità libanesi dovrà essere tradotta e legalizzata (v. pagina legalizzazione e traduzione di documenti)
  • La Cancelleria Consolare non ha competenza sulla richiesta dell’estratto di matrimonio, che l’interessato deve rivolgere direttamente al Comune italiano competente. Non si assume inoltre alcuna responsabilità quanto a eventuali servizi prestati da terzi.
  • Non possono essere accettati atti o certificati di matrimonio stranieri non trascritti presso il competente Comune italiano
  • Non è possibile presentare richieste di cittadinanza per matrimonio in formato cartaceo presso la Cancelleria Consolare
  • L’Ufficio Cittadinanza della Cancelleria Consolare non fornisce supporto per traduzioni, compilazione o inoltro informatico della domanda.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CASO DI PERDITA

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

  • Stabilendo la propria residenza in Italia, dopo un anno, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci

Con istanza

  • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
  • stabilendo la propria residenza in Italia mediante un’apposita dichiarazione presso il Comune d’iscrizione anagrafica.
  • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.