{"id":310,"date":"2023-11-15T13:32:09","date_gmt":"2023-11-15T12:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/?page_id=310"},"modified":"2026-03-31T15:53:32","modified_gmt":"2026-03-31T13:53:32","slug":"anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani residenti all&#8217;estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi.<\/p>\n<p>L\u2019AIRE \u00e8 tenuta presso i<strong> Comuni italiani <\/strong>sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l\u2019unico ente titolare delle funzioni anagrafiche \u00e8 il Comune italiano,\u00a0<strong>la richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE viene inoltrata al Comune competente<\/strong>, il quale provvede all\u2019aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica Italiana. L\u2019iscrizione all\u2019AIRE, una volta perfezionata, produrr\u00e0 i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l\u2019istanza all\u2019Ufficio Consolare (D.L 25 marzo 2019 n.22 art.16 comma 3).<\/p>\n<p>I cittadini italiani residenti al di fuori dell\u2019Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza attraverso il <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Portale FAST-IT<\/strong><\/a> su ogni variazione intervenuta riguardo al proprio indirizzo di residenza e a variazioni riguardo la composizione del nucleo familiare.<\/p>\n<p>La tempestiva comunicazione all\u2019Ufficio Consolare dei cambiamenti riguardanti la situazione anagrafica \u2013 oltre ad essere un dovere del cittadino \u2013 consente all\u2019Ufficio Consolare di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i residenti nella propria circoscrizione e facilita l\u2019erogazione dei servizi a questi ultimi.<\/p>\n<p>Gli schedari consolari\u00a0<strong>NON hanno valore anagrafico<\/strong>; gli uffici consolari\u00a0<strong>NON possono<\/strong>\u00a0pertanto rilasciare certificati di residenza n\u00e9 di stato di famiglia. Il Consolato potr\u00e0 rilasciare solo certificazioni di iscrizione nello schedario, nelle quali si potr\u00e0 indicare che l\u2019interessato risulta abitare all\u2019indirizzo presente in schedario, nonch\u00e9 quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Chi si deve iscrivere all\u2019AIRE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Devono <strong><u>obbligatoriamente<\/u><\/strong> iscriversi all\u2019AIRE:<\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero\u00a0<strong>per periodi superiori a 12 mesi<\/strong>; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall\u2019espatrio definitivo;<\/li>\n<li>i cittadini italiani che gi\u00e0 risiedono all\u2019estero, sia perch\u00e9\u00a0<strong>nati all\u2019estero <\/strong>sia per successivo\u00a0<strong>acquisto della cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni di iscrizione AIRE previste della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a <strong>sanzioni pecuniarie amministrative<\/strong>, secondo quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.\u00a0 L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p><strong>Non devono<\/strong>\u00a0iscriversi all\u2019AIRE:<\/p>\n<ol>\n<li>i cittadini che si recano all&#8217;estero per l&#8217;esercizio di <strong>occupazioni stagionali<\/strong>;<\/li>\n<li>il <strong>personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all&#8217;estero<\/strong> e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l\u2019Unione europea o le organizzazioni internazionali;<\/li>\n<li>i <strong>dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo<\/strong> della scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i <strong>dipendenti delle regioni e delle province autonome<\/strong> assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il <strong>personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero<\/strong> prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il <strong>personale civile e militare<\/strong> in servizio presso gli uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (<strong>NATO<\/strong>);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 <strong>facoltativa<\/strong> per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all\u2019estero per <strong>l\u2019Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte<\/strong> o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Modalit\u00e0 per chiedere l\u2019iscrizione\/variazione AIRE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dal 03.02.2020,\u00a0<strong>l\u2019iscrizione\/variazione AIRE si effettua tramite il <\/strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>portale FAST IT<\/strong>\u00a0<\/a>(Farnesina Servizi Telematici per Italiani all\u2019estero).<\/p>\n<p>Dopo essersi registrato sul portale, il cittadino pu\u00f2 chiedere l\u2019iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d\u2019identit\u00e0 e la prova di residenza (<em>Ifedet sakan <\/em>rilasciata dal Moukhtar, tradotta e legalizzata) di tutti i membri della famiglia (<a href=\"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/fast-it\/\">istruzioni dettagliate<\/a>).<\/p>\n<p><strong>NON \u00c8 PERMESSO L\u2019INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL\u2019AIRE (RICHIESTA PASSAPORTO, CERTIFICATI, ECC.).<\/strong><\/p>\n<p>Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell\u2019avviso formale di avvio della procedura di\u00a0<strong>iscrizione\/variazione AIRE<\/strong>\u00a0al Comune competente, che verr\u00e0 inviata al cittadino sulla casella email personale.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019iscrizione AIRE di un minorenne richiede sempre il consenso di entrambi i genitori. Infatti entrambi hanno la\u00a0<strong>responsabilit\u00e0 genitoriale<\/strong>\u00a0e di<strong>\u00a0comune accordo<\/strong>\u00a0stabiliscono la residenza abituale del minore.<\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione\/variazione AIRE di un minore\u00a0<strong>non convivente con entrambi i genitori<\/strong>\u00a0deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale e accompagnata dalle copie dei documenti d\u2019identit\u00e0 di entrambi i firmatari.<\/p>\n<p>Il consenso deve essere\u00a0<strong>attuale<\/strong>, cio\u00e8 espresso in tempi ravvicinati o comunque riferirsi espressamente alla domanda di variazione della residenza.<\/p>\n<p>Se il genitore che presenta la richiesta dichiara che\u00a0<strong>non occorre\/non esiste<\/strong>\u00a0il consenso dell\u2019altro genitore, ad esempio perch\u00e9 deceduto o per altra causa, \u00e8 sempre tenuto a fornire\u00a0<strong>evidenza documentale<\/strong>\u00a0(es. certificato di morte dell\u2019altro genitore o provvedimento giudiziario che esclude la responsabilit\u00e0 genitoriale).<\/p>\n<p>Se il genitore che presenta la richiesta dichiara che\u00a0<strong>risulta impossibile<\/strong>\u00a0ottenere il consenso dell\u2019altro genitore (ad esempio perch\u00e9 irreperibile), \u00e8 tenuto a fornire all\u2019Ufficio Consolare le informazioni di contatto pi\u00f9 aggiornate di cui dispone, utili a rintracciarlo.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Modifiche della residenza all\u2019estero (cambio di indirizzo, trasferimento ad altri Paesi)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dopo l\u2019iscrizione nell\u2019AIRE del Comune competente, i connazionali devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica,\u00a0<strong>comunicando tempestivamente<\/strong>\u00a0alla Cancelleria Consolare competente<strong> tramite FAST-IT<\/strong>, qualsiasi modifica della residenza all\u2019estero, incluso<strong> all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare<\/strong>.<\/p>\n<p>In caso di\u00a0<strong>trasferimento presso altro Paese estero<\/strong>, il connazionale deve richiedere l\u2019iscrizione presso il nuovo Ufficio Consolare entro un massimo di 180 giorni. Si avverte che, in caso di mancata registrazione presso il nuovo ufficio consolare, si pu\u00f2 incorrere in un provvedimento di\u00a0<strong>cancellazione per irreperibilit\u00e0<\/strong>, ex Legge 104\/2002. Si consiglia vivamente di non ritardare tale iscrizione pi\u00f9 del necessario.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Cancellazione dall\u2019AIRE (trasferimento in Italia, irreperibilit\u00e0, perdita cittadinanza, decesso)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Trasferimento<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019unica Autorit\u00e0 che pu\u00f2 effettuare la cancellazione AIRE \u00e8 il Comune italiano.<\/p>\n<p>Gli Uffici Consolari annotano unicamente il rimpatrio nel<br \/>\nproprio schedario, non avente valore anagrafico. All\u2019arrivo in territorio italiano, il cittadino si deve rivolgere quanto prima al Comune prescelto e chiedere l\u2019iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente. In caso di mancata conferma presso il Comune, le posizioni AIRE ed elettorali rimarranno invariate.<\/p>\n<p><strong>La modifica della residenza non \u00e8 automatica: solo l\u2019iscrizione del cittadino presso l\u2019ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) del Comune prescelto pu\u00f2 ripristinare la residenza anagrafica in Italia e l\u2019iscrizione nell\u2019elenco degli elettori nel territorio della Repubblica.<\/strong><\/p>\n<p>Altri motivi di cancellazione dell\u2019AIRE sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>irreperibilit\u00e0 presunta<\/strong>, in particolare quando non risulti pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero (\u00e8 fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo);<\/li>\n<li><strong>perdita della cittadinanza <\/strong>italiana;<\/li>\n<li><strong>decesso<\/strong>(compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata).<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> Trasferimento AIRE\/AIRE (cambio del Comune AIRE)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>I cittadini gi\u00e0 iscritti nell\u2019AIRE di un Comune possono richiedere di spostare l\u2019iscrizione presso l\u2019AIRE di un altro Comune italiano, presentando domanda nei casi previsti dalla legge, indicati di seguito:<\/p>\n<ol>\n<li>trasferimento nell\u2019AIRE di un Comune nella cui ANPR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare;<\/li>\n<li>trasferimento nell\u2019AIRE di un Comune nella cui AIRE sono gi\u00e0 iscritti membri del nucleo familiare;<\/li>\n<\/ol>\n<p>In casi diversi dai due elencati sopra, il trasferimento \u00e8 soggetto alla valutazione dei due Comuni interessati. In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l\u2019iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.<\/p>\n<p>Per spostare assieme a s\u00e9 i figli minorenni \u00e8 necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L\u2019AIRE \u00e8 tenuta presso i Comuni italiani sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l\u2019unico ente titolare delle funzioni anagrafiche \u00e8 il Comune italiano,\u00a0la richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE viene inoltrata al [&hellip;]","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":47,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-310","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/310\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5396,"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/310\/revisions\/5396"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambbeirut.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}