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Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’AIRE è tenuta presso i Comuni italiani sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.

L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica Italiana. L’iscrizione all’AIRE, una volta perfezionata, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l’istanza all’Ufficio Consolare (D.L 25 marzo 2019 n.22 art.16 comma 3).

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza attraverso il Portale FAST-IT su ogni variazione intervenuta riguardo al proprio indirizzo di residenza e a variazioni riguardo la composizione del nucleo familiare.

La tempestiva comunicazione all’Ufficio Consolare dei cambiamenti riguardanti la situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consente all’Ufficio Consolare di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i residenti nella propria circoscrizione e facilita l’erogazione dei servizi a questi ultimi.

Gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico; gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare certificati di residenza né di stato di famiglia. Il Consolato potrà rilasciare solo certificazioni di iscrizione nello schedario, nelle quali si potrà indicare che l’interessato risulta abitare all’indirizzo presente in schedario, nonché quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare.

L’iscrizione all’AIRE è GRATUITA.

  1. Chi si deve iscrivere all’AIRE

Devono obbligatoriamente iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio definitivo;
  • i cittadini italiani che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni di iscrizione AIRE previste della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, secondo quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.  L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Non devono iscriversi all’AIRE:

  1. i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  2. il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
  3. i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  4. i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  5. il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  6. il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
  7. le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.

  1. Modalità per chiedere l’iscrizione/variazione AIRE

Dal 03.02.2020, l’iscrizione/variazione AIRE si effettua tramite il portale FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero).

Dopo essersi registrato sul portale, il cittadino può chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza (Ifedet sakan rilasciata dal Moukhtar, tradotta e legalizzata) di tutti i membri della famiglia (istruzioni dettagliate).

NON È PERMESSO L’INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’AIRE (RICHIESTA PASSAPORTO, CERTIFICATI, ECC.).

Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura di iscrizione/variazione AIRE al Comune competente, che verrà inviata al cittadino sulla casella email personale.

  1. Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore

L’iscrizione AIRE di un minorenne richiede sempre il consenso di entrambi i genitori. Infatti entrambi hanno la responsabilità genitoriale e di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e accompagnata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari.

Il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque riferirsi espressamente alla domanda di variazione della residenza.

Se il genitore che presenta la richiesta dichiara che non occorre/non esiste il consenso dell’altro genitore, ad esempio perché deceduto o per altra causa, è sempre tenuto a fornire evidenza documentale (es. certificato di morte dell’altro genitore o provvedimento giudiziario che esclude la responsabilità genitoriale).

Se il genitore che presenta la richiesta dichiara che risulta impossibile ottenere il consenso dell’altro genitore (ad esempio perché irreperibile), è tenuto a fornire all’Ufficio Consolare le informazioni di contatto più aggiornate di cui dispone, utili a rintracciarlo.

  1. Modifiche della residenza all’estero (cambio di indirizzo, trasferimento ad altri Paesi)

Dopo l’iscrizione nell’AIRE del Comune competente, i connazionali devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente alla Cancelleria Consolare competente tramite FAST-IT, qualsiasi modifica della residenza all’estero, incluso all’interno della stessa circoscrizione consolare.

In caso di trasferimento presso altro Paese estero, il connazionale deve richiedere l’iscrizione presso il nuovo Ufficio Consolare entro un massimo di 180 giorni. Si avverte che, in caso di mancata registrazione presso il nuovo ufficio consolare, si può incorrere in un provvedimento di cancellazione per irreperibilità, ex Legge 104/2002. Si consiglia vivamente di non ritardare tale iscrizione più del necessario.

  1. Cancellazione dall’AIRE (trasferimento in Italia, irreperibilità, perdita cittadinanza, decesso)

Trasferimento

L’unica Autorità che può effettuare la cancellazione AIRE è il Comune italiano.

Gli Uffici Consolari annotano unicamente il rimpatrio nel
proprio schedario, non avente valore anagrafico. All’arrivo in territorio italiano, il cittadino si deve rivolgere quanto prima al Comune prescelto e chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. In caso di mancata conferma presso il Comune, le posizioni AIRE ed elettorali rimarranno invariate.

La modifica della residenza non è automatica: solo l’iscrizione del cittadino presso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) del Comune prescelto può ripristinare la residenza anagrafica in Italia e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica.

Altri motivi di cancellazione dell’AIRE sono:

  • irreperibilità presunta, in particolare quando non risulti più valido l’indirizzo all’estero (è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo);
  • perdita della cittadinanza italiana;
  • decesso(compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata).
  1. Trasferimento AIRE/AIRE (cambio del Comune AIRE)

I cittadini già iscritti nell’AIRE di un Comune possono richiedere di spostare l’iscrizione presso l’AIRE di un altro Comune italiano, presentando domanda nei casi previsti dalla legge, indicati di seguito:

  1. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui ANPR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare;
  2. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui AIRE sono già iscritti membri del nucleo familiare;

In casi diversi dai due elencati sopra, il trasferimento è soggetto alla valutazione dei due Comuni interessati. In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.

Per spostare assieme a sé i figli minorenni è necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori.