Cittadinanza iure sanguinis
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Le istanze presentate in seguito all’emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l’acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Per il testo normativo come novellato, è possibile consultare il seguente link.
Secondo la nuova normativa, i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:
- Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
- Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio.
Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati:
- A titolo esemplificativo, per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana:
- certificati negativi di cittadinanza;
- attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza;
Si sottolinea che NON sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
- Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente;
- Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente;
- In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
I residenti in Libano che desiderano presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis dovranno presentarsi presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Beirut, previo appuntamento fissato tramite il portale online Prenot@mi (https://prenotami.esteri.it/ ) muniti di tutta la seguente documentazione in originale:
Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato di residenza.
Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza.
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Attraverso i link a destra, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana:
- Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)
- Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
- Naturalizzazione per matrimonio
I residenti in Libano che desiderano presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana secondo queste modalità dovranno presentarsi presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Beirut, previo appuntamento fissato tramite il portale online Prenot@mi (https://prenotami.esteri.it/ ).
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero degli Esteri: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/